Lettera ius variandi 11-06-2025

Giovedì, 12 Giugno 2025 09:24

Milano, 11 giugno 2025

Al Sig. Presidente del Gruppo Aziendale Agenti SARA ASS.NI Gaetano VICINANZA

E, p.c. Agli Agenti mandatari SARA ASS.

Egregio Presidente,

con la presente desideriamo richiamare nuovamente la Tua attenzione su una questione di fondamentale importanza per la tutela della professione agenziale e, soprattutto, per la protezione dei diritti degli Assicurati: l’inserimento, da parte di alcune imprese di assicurazione, di clausole contrattuali cosiddette ius variandi all’interno delle condizioni di polizza.

Come più volte comunicato dal Sindacato Nazionale Agenti (SNA) e dal Comitato GAA, tali clausole attribuiscono unilateralmente alla compagnia la facoltà di modificare, anche in pejus, condizioni contrattuali e premi, sia durante la vigenza del contratto che in occasione del suo rinnovo tacito. Tale prassi, oltre a risultare iniqua e potenzialmente lesiva degli interessi dei consumatori, rappresenta un elemento di grave preoccupazione per le responsabilità derivanti dagli obblighi informativi e di correttezza a carico degli intermediari.

A sostegno di quanto sopra, si segnala la recente risposta ufficiale dell’IVASS, frutto delle nostre segnalazioni. L’Istituto ha evidenziato come le criticità da noi sollevate siano fondate, confermando che “…all’esito degli approfondimenti sono stati in particolare rilevati profili di criticità nelle clausole che attribuiscono alle compagnie la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni durante la vigenza del contratto, ovvero al momento di un tacito rinnovo…”(Prot. Ivass n. 0010858/25 del 17.01.25).

La mancanza di trasparenza e la potenziale incomprensibilità di alcune formulazioni, costituiscono ulteriori elementi di preoccupazione, espressi nel documento dell’Autorità.

In tale contesto, è di rilievo anche l’avvio del procedimento CV/273 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che fa seguito ad una segnalazione dell’Ivass, nei confronti di una delle principali Compagnie che operano nel nostro Paese, proprio in relazione all’adozione di clausole ius variandi che potrebbero configurare, a carico del Consumatore, “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

Pertanto, rinnoviamo l’invito a:

  • porre la massima attenzione a queste dinamiche contrattuali;
  • sensibilizzare gli Iscritti al GAA sull’argomento;
  • valutare con urgenza iniziative di confronto con la Mandante per chiedere maggiore equilibrio e trasparenza nelle condizioni contrattuali;
  • segnalare al Sindacato tutte le clausole ius variandi presenti nei prodotti a catalogo;
  • supportare ogni azione sindacale e istituzionale che miri a contrastare l’utilizzo indiscriminato di clausole ius variandi nelle polizze.

Siamo certi della Tua sensibilità e dell’impegno che vorrai riservare a tutela della dignità e del ruolo della rete agenziale. Gli Agenti di assicurazione professionisti non possono essere indotti a diventare veicolo di diffusione di condizioni svantaggiose per i clienti e soprattutto devono essere consapevoli delle gravi responsabilità alle quali sono soggetti, in ordine agli obblighi normativi e regolamentari che disciplinano la distribuzione assicurativa.

Nello specifico caso della Tua Mandante, risultano inserite clausole di variazione unilaterale come ad esempio quella di seguito riportata:

NC.5- Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contratto, se intervengono modifiche tariffarie, può prevedere un adeguamento del premio alla scadenza contrattuale. La Sara Assicurazioni ne dà comunicazione al Contraente almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale stessa. Ai fini del presente disposto, non sono da considerarsi 'adeguamento del premio' le variazioni determinate dall'indicizzazione, ai sensi dell'articolo NC.13- Difesa dall'inflazione- Indicizzazione. Le nuove condizioni tariffarie si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio. Se il Contraente non intende accettarle, deve inviare disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. (SarainCasa Modello: 50AC Edizione: 12/2023) – (Dimensione Impresa ed 02.2024)

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e confronto operativo, rassicurandoTi che il Sindacato -come sempre- sta mettendo in atto ogni necessaria azione a salvaguardia della centralità distributiva, della professionalità e dell’immagine degli Agenti, nonché dei diritti acquisiti anche sotto il profilo della tutela del portafoglio agenziale e di tutto quanto connesso. Con i migliori saluti.

Per l’Esecutivo Nazionale

Claudio Demozzi

Presidente nazionale